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Titolo VI - Scioglimento e norme finali

Art. 25 - Scioglimento dell’Associazione

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia di associazionismo.