Titolo VI - Scioglimento e norme finali
Art. 25 - Scioglimento dell’Associazione
L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti aventi diritto di voto.
Art. 26 - Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia di associazionismo.